(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della 
            Regione Toscana n. 84 del 15 settembre 2021) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                emana 
 
il seguente regolamento: 
(Omissis). 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello statuto; 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo
in Toscana); 
  Visto il decreto del Presidente della  giunta  regionale  3  agosto
2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione  della  legge  regionale  23
giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle
fattorie didattiche in Toscana»); 
  Vista   la   legge   20   febbraio   2006,   n.   96    (Disciplina
dell'agriturismo); 
  Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del
giorno 23 giugno 2021; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4, del regolamento interno della  giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare delibera della giunta regionale n. 686  del  5
luglio 2021 «Modifiche al regolamento del  3  agosto  2004,  n.  46/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno  2003,  n.
30  (Disciplina  delle  attivita'  agrituristiche  e  delle  fattorie
didattiche in Toscana)»; 
  Visto il  parere  favorevole  con  osservazioni  della  Commissione
consiliare II espresso nella seduta del 27 luglio 2021; 
  Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio  delle
autonomie locali espresso nella seduta del 20 luglio 2021; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della giunta regionale 30  agosto  2021,  n.
870; 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di attuare la disciplina  legislativa  in  materia  di
ospitalita' in spazi aperti (agricampeggio) introdotta con  la  legge
regionale  6  agosto  2020,  n.  80  (Disposizioni  in   materia   di
ospitalita' agrituristica. Modifiche alla legge regionale n. 30/2003)
e di assicurare una uniforme  disciplina  sul  territorio  regionale,
sono disciplinati, in particolare: i  requisiti  delle  piazzole,  la
procedura per l'allestimento delle piazzole fornite di  allacciamenti
per impianti igienico-sanitari, da parte dell'imprenditore  agricolo,
e le caratteristiche dei mezzi di soggiorno utilizzabili; 
    2. A seguito di quanto  disposto  dalla  sentenza  del  Tribunale
amministrativo regionale della Toscana n. 0043/2018, confermata dalla
sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  03130/2019,  e'   necessario
intervenire per modificare le disposizioni in materia di sosta camper
a titolo gratuito presso un'azienda agricola per massimo ventiquattro
ore; 
    3.  Al  fine   di   tener   conto   dell'esperienza   applicativa
agrituristico e dei suoi fruitori,  e'  opportuno  introdurre  alcune
modifiche, anche di chiarimento, delle norme del regolamento relative
in particolare:  alle  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di
somministrazione  e  di  altre  attivita'  (didattiche,  divulgative,
culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale,  ricreative,
sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali  e  di  servizi)
nonche' ai requisiti dell'ospitalita' in camere e unita' abitative; 
    4.  Al  fine  di  accogliere  le   osservazioni   della   Seconda
Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo, e  al
fine di accogliere le raccomandazioni del Consiglio  delle  autonomie
locali e di adeguare conseguentemente il testo, e' stato  riformulato
l'oggetto del regolamento e le lettere a) e b) del comma 2  dell'art.
27-ter; 
  Si approva il presente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Disciplina dell'enoturismo.  Modifica  del  titolo  del  decreto  del
           Presidente della giunta regionale n. 46/R/2004 
 
  1. Il titolo del regolamento emanato  con  decreto  del  Presidente
della giunta  regionale  3  agosto  2004,  n.  46/R  (Regolamento  di
attuazione della legge regionale 23 giugno 2003,  n.  30  «Disciplina
delle  attivita'  agrituristiche  e  delle  fattorie  didattiche   in
Toscana») e' sostituito dal  seguente:  «(Regolamento  di  attuazione
della legge  regionale  23  giugno  2003,  n.  30  "Disciplina  delle
attivita' agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo
in Toscana")».